IVA e reverse charge, la confusione tra gli imprenditori e le contabilità aziendali dei vari Stati dell’Unione Europea è spesso dettata dalla mancanza di conoscenza e dalla confusione che hanno anche alcuni commercialisti poco esperti in diritto commerciale internazionale ed europeo riguardo le prestazioni d’opera per i servizi intracomunitari ed extra Unione Europea

IVA - REVERSE CHARGE

A decorrere dal 1 gennaio 2010 D.Lgs n 18/2010 Italian Law, che comprendendo la Direttiva Comunitaria n. 2008/8/CE ha completamente modificato e reintrodotto i criteri da applicare in materia di territorialità delle prestazioni di servizi.

Il problema da risolvere era inerente la tassazione ai fini IVA che per i vari Paesi dell’ Unione Europea è spesso differente o inesistente fino a circa 80.000 Sterline per le imprese del Regno Unito.

Spesso si era elusa l’IVA a causa di disinformazione o molto spesso pensando potesse essere una tassa risparmiata ed effettuando scontistiche altrimenti non possibili verso soggetti stranieri.

Si è giocato sull’ INTRASTAT Italiana, mettendo in crisi aziende straniere che non esportavano merci ma bensì servizi informatici non tangibili, costringendole a non poter operare con le aziende italiane soprattutto per ignoranza di alcuni non aggiornati commercialisti.

Per metter fine alla nube fumosa che si era creata forse artatamente, l’Unione Europea ha intrapreso la strada legislativa ed ha effettuato ben due distinzioni:

• B2B – business to business – ha preso in considerazione tutte le prestazioni rese a soggetti passivi IVA in altri Stati dell’Unione Europea

• B2C – business to consumer – ha preso in considerazione tutte le prestazioni rese verso soggetti privati

Nelle prestazioni Business to Business (B2B) l’Unione Europea ha definito che il luogo di tassazione deve essere individuato nel Paese di appartenenza fiscale del committente del servizio, altre sì, ha agito in maniera inversa nelle prestazioni Business to Consumer (B2C) individuando come luogo di tassazione ll Paese del soggetto prestatore del servizio.

Per i servizi Business to Business (B2B), si dovrà emettere fattura senza l’applicazione dell’IVA, con la dicitura di “REVERSE CHARGE” (inversione contabile) mentre per i servizi “Business to Consumer” (B2C), il prestatore d’opera dovrà applicare l’IVA nell’emissione della fattura e la percentuale sarà quella determinata dal proprio Stato fiscale.

Ora, bisogna fare anche una netta distinzione per il ricorso all’ INTRASTAT o meno e cioè, secondo la fiscalità italiana, all’ INTRASTAT bisognerà far ricorso in tutti quei casi in cui sono coinvolte merci in solido e non per servizi quali possono essere quelli non tangibili come una registrazione di un sito internet, l’assistenza informatica da remoto etc.

Esistono delle regole inerenti l’emissione di fattura che sono state stabilite a livello europeo e cioè che tutte le prestazioni devono essere fatturate entro il 15 del mese successivo e registrate entro il termine di emissione, rendendo rilevante il pagamento anticipato.

Una volta ricevuta la fattura da parte del prestatore d’opera facente capo all’ Unione Europea o Extra Unione Europea quali ad esempio le Company o le LLC U.S.A., senza che egli abbia applicato l’IVA, dovremo numerare la fattura del fornitore qualora non lo fosse già stata ed integrarla indicando l’ammontare dell’IVA che verrà calcolata a seconda dell’imposizione del nostro Stato fiscale di appartenenza, e dovremo effettuare un’auto fatturazione inserendo nella descrizione il nome dell’azienda che ha prestato l’opera, il numero della fattura e la data, inseriremo l’imponibile che abbiamo pagato e l’IVA che dovremo assolvere.

La fattura integrata, distintamente, dovremo riportarla nel registro IVA ACQUISTI ed in quello delle FATTURE EMESSE, liquidando il tributo ed eventualmente esercitando il diritto alla detrazione spettante.

Consideriamo a questo punto soddisfatto il principio che l’IVA deve essere pagata sempre ma rispettando le regole europee in vigore grazie anche al “Reverse Charge”.

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